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Case in edifici ristrutturati: bonus incluso nel rogito anche nel 2026

2 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 7

I bonus casa possono spettare anche in caso di acquisto, tra cui il bonus per abitazioni in edifici interamente ristrutturati, confermato per il 2026. La detrazione è prevista dall’art. 16-bis Tuir se l’intervento riguarda restauro o ristrutturazione dell’intero edificio ed è realizzato da impresa o cooperativa. La vendita deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori e la detrazione si può fruire solo dall’anno di ultimazione degli interventi. Spetta anche per nuda proprietà o altri diritti reali e si ripartisce tra più acquirenti in base ai diritti acquistati. La detrazione è in 10 rate ed è pari al 36% (50% per prime case) fino al 2026, con riduzioni dal 2027. Si applica al 25% del prezzo di acquisto, entro il limite di 96 mila euro per unità abitativa. Dal 2028 l’aliquota sarà unica al 30% e per i redditi più elevati scatteranno nuovi limiti.

Rottamazione 5, chi ha liti in corso può rinviare la scelta a settembre

2 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Luigi Lovecchio - Pag. 21

Rottamazione 5. Chi ha contenziosi in corso su carichi definibili ha tempo fino a settembre per decidere se abbandonarli. La manovra 2026 che disciplina l’ultima sanatoria distingue il perfezionamento amministrativo da quello processuale. Il primo si ottiene solo con il pagamento integrale degli importi dovuti. Gli effetti processuali, invece, si realizzano già con il pagamento della prima rata, in scadenza il 31 luglio prossimo. Questo comporta che, una volta eseguito tale versamento, una qualsiasi delle parti processuali può chiedere al giudice l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La modulistica di adesione prevede l’obbligo di indicare la pendenza di contenziosi riferibili a tutti o taluni dei carichi rottamabili e l’impegno a rinunciarvi. Nelle more del versamento della prima rata è possibile chiedere al giudice la sospensione del processo. 

Carried interest, differibili solo gli extra rendimenti

2 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Carlo Rolandi, Davide Tarantino - Pag. 22

Il carried interest è uno strumento chiave nelle operazioni di private equity e M&A per incentivare i key manager, garantendo rendimenti superiori all’investimento. Prima dell’art. 60 del Dl 50/2017, la sua qualificazione fiscale era incerta tra reddito di lavoro e reddito finanziario. L’art. 60 consente la qualificazione come reddito finanziario solo al rispetto congiunto di specifiche condizioni, tra cui investimento minimo dell’1% e requisiti di residenza. Richiesta la postergazione degli extra-rendimenti fino all’effettiva percezione da parte degli altri investitori del capitale e dell’hurdle rate. L’Agenzia delle Entrate ha escluso che la sola maturazione ‘virtuale’ dell’hurdle sia sufficiente. La presunzione opera in caso di cambio di controllo. In altri casi serve un interpello. Previsto un periodo minimo di possesso quinquennale. 

Valore normale e prezzo delle azioni: la differenza delinea il reddito di lavoro

2 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Ca.Ro., Da.Ta. - Pag. 22

La sottoscrizione degli strumenti finanziari portatori di carried interest ad opera di amministratori o dipendenti, se a condizioni agevolate, potrebbe dar luogo a un presupposto impositivo rilevante ai fini del reddito di lavoro, a prescindere dalla qualificazione reddituale dell’extra-rendimento alla chiusura dell’operazione straordinaria. Pertanto, la differenza tra il valore normale dello strumento finanziario sottoscritto e il prezzo corrisposto dal manager rappresenterà reddito di lavoro soggetto a imposte ed eventualmente a contributi. Il patrimonio netto da prendere in riferimento è quello effettivo e non quello contabile. E questo deve risultare da una perizia giurata di stima. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza che le predette azioni attribuiscono diritti patrimoniali rafforzati non influenza la determinazione del loro valore normale al momento dell’assegnazione. 

Controlli sui residenti con redditi esteri di lavoro

2 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Artuso, Flavio Paccagnella - Pag. 22

Cresce l’attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti residenti in Italia che hanno svolto attività di lavoro dipendente all’estero. Fari accesi, dunque, nei confronti di coloro che omettono la tassazione di quei redditi in Italia nell’erroneo presupposto che la ritenuta subita all’estero esaurisca l’imposizione. Le verifiche si muovono in modo standardizzato: in mancanza di una dichiarazione italiana indicante il tax credit per le imposte estere, le somme comunicate dallo Stato estero vengono integralmente assunte come redditi imponibili e contestate senza riconoscimento del credito, con l’aggravante che tale imposizione colpisce non solo le voci reddituali, ma anche le altre somme corrisposte al lavoratore. In sede di contraddittorio e, in particolare, in sede di accertamento con adesione è possibile mitigare l’effetto di doppia imposizione. 

Scissioni, i creditori possono rivalersi su tutte le società

2 Febbraio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giovanbattista Tona - Pag. 23

Operazioni straordinarie. Con l’ordinanza n. 32551 dello scorso 13 dicembre la Corte di cassazione mette ordine sulle scissioni e affrontando una complessa vicenda dà ampia tutela ai creditori della società in caso di scissione quando vi è inadempimento e accesso senza preclusione agli strumenti che il Codice civile prevede in loro favore. Il credito potrà essere fatto valere sia nei confronti della società derivante dalla scissione alla quale il sottostante rapporto contrattuale viene attribuito sia in solido nei confronti della società originaria e delle altre società scisse, anche se il creditore non abbia proposto opposizione al progetto di scissione o comunque non sia riuscito ad impedirla. E nell’eventuale giudizio instaurato dal creditore per ottenere l’adempimento dell’obbligazione in suo favore vi sarà litisconsorzio tra tutte le società derivanti dalla scissione.

Crediti Iva oltre soglia, si apre la finestra delle compensazioni

2 Febbraio 2026 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Scattano le compensazioni orizzontali ‘oltre soglia’ dei crediti annuali Iva del periodo 2025: la presentazione della dichiarazione Iva 2026, che può essere trasmessa a partire dal 1°febbraio scorso, rende possibile l’utilizzo dei crediti per importo superiore alla soglia libera di 5 mila euro, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di legge. L’articolo ripercorre le regole sulle compensazioni orizzontali previste dall’art. 17 del Dlgs 241/1997 e da quelle complementari, aggiornate alla normativa vigente e alle pronunce dell’Agenzia delle Entrate. Dette regole non si applicano alle compensazioni verticali (o interne), nelle quali il credito e il debito oggetto di compensazione riguardano il medesimo tributo. L’Agenzia ha chiarito che se il viso di conformità non è apposto nella dichiarazione originaria può essere apposto in quella integrativa, anche se presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. 

Utili extra bilancio, ex soci salvi

2 Febbraio 2026 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10

Nella sentenza n. 32742/2025 depositata lo scorso 16 dicembre la Cassazione tributaria ha stabilito che in tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base sociale, con il mutamento della compagine sociale in corso di esercizio, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che riveste la qualità di socio al momento della chiusura dell’esercizio sociale e non già al socio uscente. Infatti, la maturazione del reddito non è continua e uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata con l’attribuzione ai soci in base alla determinazione temporale. Il caso trae spunto dal ricorso di una società di capitali cui era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno 2012; con questo atto le venivano attribuiti maggiori utili extra bilancio accertati a una società a base ristretta di cui deteneva le quote. 

Sindaci, tetti invalidi al passato

2 Febbraio 2026 | Italia Oggi - Luciano De Angelis - Pag. 11

Due pronunce della Cassazione datate 22 gennaio 2026 sono dedicate al nuovo articolo 2407 del Codice civile profondamente modificato dalla legge n. 35/2025. Secondo i giudici di legittimità non può darsi applicazione retroattiva al nuovo tetto sulla responsabilità dei sindaci delle società non quotate. A partire dal 12 aprile 2025, i membri del collegio sindacale, anche con annessa funzione di revisione, che non abbiano agito con dolo, vedono limitato il risarcimento del danno cui possono essere chiamati nei confronti della società e dei suoi creditori, a ‘un multiplo del compenso annuo percepito’. In merito al diritto al risarcimento in capo alla società danneggiata, l’ordinanza sostiene che la norma sopravvenuta non può incidere sulla relativa quantificazione.

Differenza di cambio, a regime l’addio al doppio binario

2 Febbraio 2026 | Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 20

La riforma consolida il riallineamento tra valori civilistici e fiscali dei crediti e debiti in valuta estera. Le differenze di cambio da valutazione, prima fiscalmente rilevanti solo alla realizzazione, assumono ora immediata rilevanza tributaria se correttamente contabilizzate. Viene eliminato il ‘doppio binario’ civilistico-fiscale, con conseguente soppressione delle variazioni nei quadri RF e RV. Il Dlgs 192/2024 ha azzerato i disallineamenti pregressi già dal bilancio 2023, rendendo il 2025 pienamente allineato sin dall’apertura. Non sono più necessari stanziamenti di fiscalità differita legati alle differenze di cambio. Restano valide le regole Oic 26, con separata evidenza contabile delle differenze di cambio realizzate e non realizzate per finalità prudenziali. Gli utili su cambi stimati non sono distribuibili e devono essere distinti da quelli effettivamente realizzati. 

Focus sugli elementi monetari

2 Febbraio 2026 | Italia Oggi - Giovanni Valcarenghi, Raffaele Pellino - Pag. 21

Non cambia la gestione contabile delle poste in valuta; si basa sull’adeguamento al cambio di fine esercizio, distinguendo tra elementi monetari e non monetari. Sono monetarie le poste che danno diritto o obbligo a incassi o pagamenti futuri in valuta determinata o determinabile; le altre sono non monetarie. Per l’Oic 26, le poste monetarie sono iscritte al cambio originario e poi adeguate al cambio di chiusura, generando utili o perdite su cambi. Le poste non monetarie restano invece iscritte al cambio storico, salvo riduzioni per perdite durevoli di valore. Le variazioni di cambio rilevano nella valutazione del valore recuperabile o di realizzo delle attività. Alcune fattispecie specifiche seguono regole particolari di conversione e valutazione. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui compensi per il trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle PA

30 Gennaio 2026 |

La manovra 2026 ha previsto per il corrente anno che i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’. 

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello ‘F24 enti pubblici’ (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo: ‘179E’, ‘180E’ e ‘181E’. I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’. 

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato

30 Gennaio 2026 |

La legge di Bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno in corso, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salvo rinuncia espressa del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

L’imposta in parola si applica soltanto ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33 mila euro. 

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, della citata imposta sostitutiva l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’. 

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, nonché per indennità di turno

30 Gennaio 2026 |

La legge di Bilancio 2026 ha previsto, per l’anno in corso, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti riconosciuti al lavoro a turno, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026, ha istituito una serie di codici tributo che sono esposti nella sezione ‘Erario’, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘Importi a debito versati’.

Scadenzario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

02 Feb 2026 (20)

1) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

2) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

3) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo auto scadente a dicembre 2026
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

4) Versamento tasse annuali sulle concessioni governative

Chi: Soggetti tenuti al pagamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative
Cosa: Versamento delle tasse annuali sulle Concessioni Governative
Modalità: Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione o bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali
Codice tributo: 711T - Tasse sulle CC.GG. escluse quelle per porto d'armi

5) Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Chi: Contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Cosa: Versamento del canone annuale o della rata trimestrale o semestrale. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: TVRI - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

6) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento

Chi: Proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e a titolo di noleggio a lungo termine senza conducente di autovetture e autoveicoli con potenza oltre 35 Kw con bollo auto scadente a dicembre 2026
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche erariali (bollo auto erariale)
Modalità: PagoPA

7) Versamento somme non trattenute dai sostituti di imposta a seguito della presentazione del modello 730/2025

Chi: Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986
Cosa: Versamento da parte del sostituito, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, della parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore

8) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

9) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2026 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2026
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione

10) Presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Chi: Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale
Cosa: Presentazione della "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it

11) Denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario

Chi: Possessori di reddito dominicale e agrario
Cosa: Presentazione della denuncia annuale delle variazioni dei redditi dominicale e agrario dei terreni verificatisi nel 2025
Modalità: Utilizzando il software Docte 2.0 oppure presentando la "dichiarazione variazioni della coltura" (c.d. modello 26) al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, previo appuntamento da prenotarsi on-line

12) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

13) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico
Codice tributo: TVNA - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

14) Opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Chi: Contribuenti che intendono esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Cosa: Scade il termine per esercitare l'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente e ai rimborsi effettuati nell'anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'interessato che intende esercitare l'opposizione dovrà comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza
Modalità: L'opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità: 1) inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; telefonando ad una sezione di assistenza multicanale (800909696 da fisso, 06.97617689 da cellulare, +39 06.45470468 dall'estero); consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è pubblicato il modello "Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata" anche in versione editabile . L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi

15) Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757

16) Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione bimestrale all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
Modalità: Mediante invio telematico
Codice tributo: TVNA - Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - art. 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94

17) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

18) Soggetti che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione dell'ammontare e dei beneficiari delle erogazioni liberali

Chi: Soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
Cosa: Comunicazione al MIC (Ministero della Cultura) e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2025 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

19) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025

Chi: Aziende sanitarie locali (ASL); aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; policlinici universitari; farmacie pubbliche e private; presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; iscritti agli Albi professionali degli psicologi; iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo 01/01/2025 - 31/12/2025, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portale

20) Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Cosa: Presentazione del modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento
Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. In alternativa, Il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato", unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta

16 Feb 2026 (50)

1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

3) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impianti fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

27) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2025
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 120E - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

28) Versamento saldo imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Chi: Sostituti d'imposta indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973
Cosa: Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2025
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1713 - Saldo dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta

29) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

30) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

31) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 380E - Irap

32) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

33) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

34) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

35) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

36) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

37) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

38) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

39) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 4 trimestre 2025

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25, comma 1, della Legge n. 133/1999 , Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991
Cosa: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al 4 trimestre 2025 (senza la maggiorazione del 1%)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4 trimestre

40) Subfornitura: Versamento IVA 4 trimestre 2025

Chi: Contribuenti IVA trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura)
Cosa: Versamento dell'Iva dovuta relativa al 4 trimestre 2025 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6723 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4 trimestre 6727 - Subfornitura - Iva mensile - versamento cadenza trimestrale - 4 trimestre

41) Contribuenti Iva trimestrali speciali: versamento Iva 4 trimestre 2025

Chi: Contribuenti Iva trimestrali - Regimi speciali
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta per il 4 trimestre 2025 (art.74, comma 4, D.P.R. 633/72)
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4 trimestre

42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

43) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 601E - Versamento IVA mensile gennaio

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6001 - Versamento Iva mensile gennaio

46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attivit� commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

49) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva 4 trimestre 2025

Chi: Contribuenti Iva trimestrali soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 (enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974; subfornitura)
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta relativa al 4 trimestre 2025 al netto dell'acconto versato
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6034 - Versamento IVA trimestrale - 4 trimestre

50) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Feb 2026 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

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