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Piano casa, stretta anti furbetti Dati al Fisco e stop ai benefici

7 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour, Giovanni Parente - Pag. 7

Si attendono le ultime limature al Piano casa, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Iniziano da subito a definirsi i contorni di una misura che contiene controlli anti furbetti. Controlli basati sulle comunicazioni dei dati e sugli incroci con le informazioni reddituali e patrimoniali già presenti nell’Anagrafe tributaria. Registi dell’operazione saranno i Comuni e l’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è evitare che soggetti privi dei requisiti, per redditi troppo elevati, accedano a immobili a canone calmierato. Le verifiche riguarderanno il terzo pilastro del Piano casa, quello relativo all’edilizia convenzionata. All’edilizia convenzionata potranno accedere coloro che sono sopra il limite Isee fissato per le case popolari, ma con un reddito troppo basso per accedere al mercato libero. Un mutuo o un affitto devono pesare oltre il 30% del reddito disponibile per rispettare i paletti fissati dal decreto. 

Incentivi, riforma rinviata alla manovra Mimit contro Ragioneria

7 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 8

La riforma degli incentivi alle imprese ha creato tensioni tra Mimit e Ragioneria dello Stato. Il ministero delle Imprese sostiene che il decreto sia stato svuotato rispetto alla versione iniziale. La riforma puntava a semplificare gli incentivi e concentrare le risorse su strumenti più efficaci per le imprese. La Ragioneria ha però bloccato le norme sul trasferimento delle risorse al Fondo crescita sostenibile, rinviando tutto alla legge di Bilancio. Secondo il Mef, la scelta serve a tutelare i conti pubblici ed evitare criticità simili al superbonus. Per il Mimit, invece, il rinvio impedisce il vero riordino degli incentivi e aumenta la complessità normativa. Il ritardo rischia anche di compromettere una scadenza del Pnrr prevista entro giugno 2026. 

Iperammortamento, la comunicazione in ritardo può rinviare un’annualità

7 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 33

Il decreto Mimit-Mef all’articolo 4 fa scattare il procedimento di iperammortamento dal periodo d’imposta in cui, oltre all’entrata in funzione del bene, è trasmessa la comunicazione di completamento e a condizione di aver ricevuto l’esito positivo delle verifiche da parte del Gse. Lo slittamento della comunicazione, anche per pochi giorni, all’anno successivo a quello di entrata in funzione, crea un disallineamento con l’ordinario procedimento di ammortamento fiscale che potrebbe essere evitato se si prevedesse una finestra temporale più ampia. La fruizione del nuovo iperammortamento si attua attraverso una maggiorazione extracontabile delle quote di ammortamento del bene. In pratica, oltre all’importo stanziato a conto economico e dedotto per derivazione, l’impresa inserisce nella dichiarazione una quota corrispondente all’ammortamento del 180% oppure al 100% oppure ancora al 50% del costo. 

Accessi in azienda, focus sulla firma di autorizzazione

7 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 34

La Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 8074/2026, ha rimesso alla pubblica udienza la verifica dell’allineamento con la sentenza Cedu Italgomme. La questione non può essere decisa in camera di consiglio. Oggetto del contendere è l’esistenza e la regolarità della delega di firma a favore del dipendente che ha sottoscritto un’autorizzazione all’accesso ai fini fiscali. La difesa del contribuente aveva eccepito la ‘carenza di potere’ del soggetto firmatario dell’autorizzazione all’accesso. Per accedere nel domicilio o nel luogo di lavoro del contribuente accertato occorre una precisa autorizzazione dell’autorità competente. Bisogna accertare se, alla luce dei principi Cedu, la questione della prova della delega di firma per l’autorizzazione assuma una nuova e  più stringente rilevanza. La Corte ha optato per la massima garanzia del contraddittorio offerta dalla pubblica udienza. All’amministrazione finanziaria spetta il compito di provare validità ed efficacia della sottoscrizione. 

Riscossione, flussi mensili su cartelle e rateazioni

7 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio - Pag. 35

Pubblicato il decreto delle Finanze che contiene le modalità e i contenuti dei flussi informativi che l’agente della riscossione deve inviare agli enti creditori. La riforma della riscossione assegna ad Agenzia delle Entrate-Riscossione compiti come notifica tempestiva delle cartelle, interruzione della prescrizione e trasmissione mensile dei dati. I flussi informeranno su notifiche, sgravi, rimborsi, riscossioni, sospensioni, rateazioni e procedure esecutive. Saranno evidenziate anche le attività relative ai carichi affidati dal 1°gennaio 2025 soggetti a discarico differito. La riforma introduce il discarico automatico dei crediti inesigibili dopo cinque anni dall’affidamento. Previste deroghe per anticipare il discarico o rinviare l’eliminazione dei crediti in presenza di procedure concorsuali, sospensioni o rateizzazioni agevolate. 

Bonus aggiuntivo Zes unica, domande fino al 15 maggio

7 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 36

Si avvicina la scadenza del 15 maggio per il bando Prima Work Programme 2026, il programma annuale del partenariato Prima, dedicato al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione nella gestione delle risorse idriche, dei sistemi agricoli e delle filiere agroalimentari. I beneficiari sono consorzi transnazionali composti da organismi di ricerca, università, imprese e altri stakeholder dei Paesi partecipanti a Prima in linea con le regole di partecipazione previste. Entro il 15 maggio le imprese, dunque, devono inviare la comunicazione relativa al contributo aggiuntivo Zes unica 2025. L’invio della documentazione necessaria deve avvenire solo tramite i servizi online delle Entrate per fruire del tax credit supplementare. Destinatari di questa agevolazione sono coloro che hanno presentato la comunicazione integrativa rispettando il termine di metà maggio come ultimo passaggio per consolidare il diritto all’aiuto.

Bancomat più convenienti

7 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 20

Un emendamento al decreto fiscale punta a prevedere, a partire dal prossimo 1°gennaio, l’obbligo per banche, Poste Italiane e per gli altri prestatori di servizi di pagamento di emettere esclusivamente carte di debito che includano almeno due distinti marchi di pagamento. Tale obbligo si applicherà anche in caso di rinnovo, sostituzione o duplicazione a qualsiasi titolo dello strumento di pagamento basato su carta di debito. L’Associazione bancaria italiana ha espresso giudizio positivo sulla misura destinata a realizzare una semplificazione delle abitudini di pagamento per i consumatori e un significativo risparmio per gli esercenti, costretti a pagare ai circuiti internazionali commissioni oscillanti da 2,3 a 3,3 volte quanto richiesto dai circuiti di pagamento nazionali. 

Fisco, cartelle tracciate

7 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 22

Il decreto del Mef datato 29 aprile impone ad Agenzia delle Entrate-Riscossione un flusso informativo costante verso gli enti creditori su cartelle, riscossioni, rateizzazioni, rimborsi e discarichi. Per Agenzia delle Entrate, Dogane, Demanio, Inps e Inail i dati dovranno essere trasmessi ogni 10 giorni. Saranno previsti anche controlli di congruità e comunicazioni correttive in caso di errori nei flussi inviati. Le nuove regole entreranno in vigore dal sesto mese successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. La misura punta a migliorare la gestione dell’enorme magazzino dei crediti affidata alla riscossione. Restano esclusi dal discarico automatico i carichi con sospensioni, procedure esecutive o accordi di rateizzazione e definizione agevolata. 

Una retata di titolari effettivi

7 Maggio 2026 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 23

Retata del Lussemburgo di titolari effettivi delle società. La procura del Granducato ha annunciato l’avvio, nelle prossime settimane, di controlli sistematici su tutto il territorio nazionale per verificare il rispetto degli obblighi legati al Registro dei titolari effettivi. Le verifiche interessano tutte e quattro le regioni di polizia del Paese e riguarderanno sia la correttezza delle informazioni comunicate al registro sia la presenza effettiva delle società presso gli indirizzi dichiarati come sede legale. Alla fine del 2025 risultavano registrate nel sistema oltre 168 mila entità giuridiche. L’operazione punta a rafforzare il controllo sulla trasparenza societaria in uno dei principali hub finanziari europei. 

L’Isa basso non fa scudo

7 Maggio 2026 | Italia Oggi - Andrea Bongi - Pag. 24

Accertamento induttivo legittimo in caso di punteggio Isa basso ed alto tenore di vita. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova, con la sentenza n. 75/2026 dello scorso 26 febbraio, ha respinto il ricorso di un contribuente che, nonostante un voto Isa insufficiente (pari a 4 su 10), un reddito dichiarato di soli 1.453 euro, sosteneva spese per un tenore di vita molto più elevate. Si chiude, dunque, a vantaggio del fisco l’ennesimo contenzioso tributario che vede protagonisti contribuenti con bassi punteggi di affidabilità fiscale. Oltre al punteggio Isa pari a 4, l’ufficio aveva messo in campo altre presunzioni di sostanziale inattendibilità delle scritture contabili che hanno di fatto messo fuori gioco il contribuente. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

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