Sospensione termini per Covid non limitata alla scadenza 2020
La sospensione dei termini decadenziali di 85 giorni introdotta nel periodo emergenziale Covid è ad ampio raggio: essa infatti comporta la proroga della decadenza non solo per gli anni in scadenza nel 2020 ma anche per quelli successivi interessati in qualche modo dal periodo in questione. A precisarlo è il decreto 3/2025 della Prima Presidente della Corte di cassazione che ha ritenuto inammissibili i rinvii pregiudiziali sollevati dalla Cgt di Lecce e dalla Cgt di Gorizia. L’inammissibilità deriva dal fatto che successivamente al rinvio delle Corte tributarie, la Suprema corte ha risolto la questione con l’ordinanza n 960/2025 della Prima sezione che, in verità, concerneva i termini prescrizionali (e non decadenziali) di pretesa del credito da parte dell’agente della riscossione nell’ambito di un’insinuazione nel passivo fallimentare. Per il fisco la sospensione di 85 giorni doveva riferirsi non solo agli atti impositivi in scadenza nel 2020 ma a tutte le attività accertative in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020 e, quindi, alle rettifiche di tutte le dichiarazioni accertabili in tal periodo.